IL TRIBUNALE

    Letti gli atti e i documenti di causa;
    A  scioglimento  della  riserva  di  cui  al  processo verbale di
udienza in data 24 gennaio 2005;
    Esaminato  l'atto  depositato  in  data 24 dicembre 2004, con cui
parte  opposta ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza
territoriale ben determinata, id est con precisa indicazione del foro
reputato competente (Tribunale di Roma), sollevata da parte opponente
tempestivamente,   id  est  con  l'atto  di  citazione,  introduttivo
dell'opposizione a decreto ingiuntivo (nonche' dai terzi chiamati);
    Considerato che, negli atti precedenti, la medesima parte opposta
ha   argomentato  le  ragioni  per  le  quali,  con  il  procedimento
monitorio,  e'  stato  adito il Tribunale di Lamezia Terme ed ha, per
l'effetto,  evidenziato l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla
controparte;
    Considerato  che  occorre,  in  via  preliminare, inquadrare, sul
piano  sistematico,  la  portata  del  precetto  di  cui all'art. 38,
secondo  comma,  ultima  parte,  c.p.c.,  il  quale  stabilisce che -
qualora  l'eccezione di incompetenza territoriale sia stata sollevata
tempestivamente (nel caso di specie, con l'atto di opposizione - cfr.
Cass.  5  giugno  1991,  n. 6380)  ed  utilmente (con indicazione del
giudice  che  la  parte  ritiene  competente  e  purche' si tratti di
competenza  territoriale  derogabile)  -  alle altre parti costituite
(nel  caso  di specie, parte opposta, che ha radicato, con il ricorso
per  ingiunzione,  la  competenza  del Tribunale di Lamezia Terme) e'
consentito  di  aderire a tale indicazione, con l'effetto che - senza
alcun  vaglio  sull'effettiva  competenza  del giudice indicato (cfr.
Cass. 9 giugno 1978, n. 2915) - deve essere disposta la cancellazione
della  causa  dal  ruolo  e la causa deve essere riassunta, entro tre
mesi  dalla  pronuncia  dell'ordinanza  di  cancellazione, davanti al
giudice indicato;
    Chiarito  che tale evenienza integra un'ipotesi tipica di negozio
processuale,   con   diretta  incidenza  dell'accordo  tra  le  parti
sull'individuazione  del  giudice  territorialmente  competente (foro
convenzionale);
    Posto  che, infatti, tre sono le fattispecie disciplinate in cui,
per  accordo  tra  le  parti,  si puo' derogare il foro territoriale:
l'accordo  preventivo  all'instaurazione della controversia, regolato
dall'art. 29  c.p.c.;  i due tipi di accordi endoprocessuali, rectius
all'interno  del  processo,  che si realizzano, invece, sia quando il
convenuto  non eccepisca tempestivamente il difetto di competenza del
giudice adito dall'attore (accordo tacito) e, in tal modo, accetta la
competenza  del  giudice  scelto da quest'ultimo, sia quando l'attore
aderisca  all'eccezione  di incompetenza territoriale tempestivamente
sollevata  dal convenuto (accordo esplicito) ed e' questo il tipo che
interessa la vicenda in esame;
    Considerato  che,  cosi'  identificato  il  tema,  e'  necessario
procedere  essenzialmente  a  due  verifiche, allo scopo di ponderare
l'effettiva   possibilita'  di  disporre,  nel  caso  di  specie,  la
cancellazione   della   causa   dal   ruolo:  la  prima  verte  sulla
compatibilita'  del meccanismo ora indicato con la particolare natura
del  procedimento in cui l'adesione e' stata avanzata, vale a dire il
giudizio  di  opposizione a decreto ingiuntivo, in cui come e' noto -
opera  il  principio  di  competenza  funzionale  ed inderogabile del
giudice  dell'opposizione,  che  necessariamente  si  identifica  nel
tribunale  del  luogo  in  cui  e' stato emesso il decreto ingiuntivo
opposto;  la  seconda  verifica, la quale presuppone risolta in senso
positivo  la prima questione, relativa alla compatibilita', inerisce,
per  converso,  alla  concreta  possibilita' di aderire («accettare»)
alla  «proposta»  di  competenza  territoriale  in  ogni  tempo, fino
all'udienza  di  precisazione  delle  conclusioni,  ovvero solo entro
limiti  (barriere)  ben  individuati,  in conformita' al principio di
eventualita'  o  preclusione  che  governa il nuovo rito civile e, in
ogni  caso,  compatibilmente con la posizione processuale complessiva
assunta  dalla  parte  che  vi  aderisce,  che non puo' venire contra
factum proprium;
    Ritenuto,  innanzitutto,  che  -  con  riguardo  alla  natura del
giudizio  di  opposizione  al  provvedimento monitorio - e' opportuno
sgombrare   il   campo  da  un  equivoco  che  potrebbe  condizionare
l'esauriente  e  chiara  trattazione  delle  tematiche emarginate: in
realta',  nell'ambito  di  tale  giudizio,  bisogna  distinguere  due
profili   attinenti  alla  competenza  territoriale,  l'uno  relativo
all'individuazione  del giudice competente a decidere il procedimento
monitorio,   presso   cui   deve   essere  proposto  il  ricorso  per
ingiunzione, che segue le regole ordinarie in materia di demarcazione
del  giudice  competente  (si  passi il termine, competenza a monte);
l'altro   relativo  alla  prospettazione  del  giudice  competente  a
decidere  l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso; solo in
quest'ultimo caso, si parla correttamente di competenza funzionale ed
inderogabile  (cfr.  Cass.  8  febbraio  1972, n. 323), nel senso che
l'opposizione necessariamente deve essere proposta davanti al giudice
che  ha  adottato  il  decreto  oggetto di opposizione, anche per far
valere  l'incompetenza  territoriale  del  giudice che ha emesso tale
decreto  (per  usare,  ancora  un volta, un termine improprio, ma che
rende bene l'idea, competenza a valle);
    Sempre  al  fine  di  evitare improprie commistioni, e' opportuno
rammentare  due  ulteriori  distinzioni:  la prima concerne la doppia
valenza  dell'eccezione  di incompetenza territoriale derogabile, una
di  portata prettamente processuale (atto), insita nella sollevazione
di   una   questione   pregiudiziale   di  rito,  l'altra  di  natura
propriamente sostanziale (negozio), consistente nella formulazione di
una  proposta  di adesione al foro convenzionale indicato; la seconda
distinzione,  agganciata  alla prima, riguarda la diversa valutazione
che  spetta  al  giudice,  in ragione del fatto che venga esaltata la
prima o la seconda valenza dell'eccezione: nel primo caso, nella fase
decisoria,   in  base  ai  criteri  legali  di  determinazione  della
competenza  territoriale,  il  giudice  acclara se effettivamente sia
competente  ovvero se la competenza spetti o meno ai giudici indicati
da  parte convenuta (opponente, nella fattispecie); nel secondo caso,
constatata  l'adesione  dell'attore  (opposto)  al  foro indicato dal
convenuto  (opponente),  il  giudice  deve  limitarsi  a  disporre la
cancellazione  della  causa  dal  ruolo,  senza compiere alcun vaglio
sull'effettiva  ricorrenza  della sua incompetenza e della competenza
del   giudice   indicato  da  parte  convenuta  (opponente),  con  la
conseguenza  che  la  cancellazione della causa dal ruolo deve essere
disposta anche quando, per ipotesi, sia indicato un foro per il quale
non  sussiste  alcun collegamento con gli elementi della controversia
instaurata  (tale  eventualita'  rende  alquanto la portata negoziale
dell'accordo);
    Tanto  premesso,  in  ordine  alla  prima  verifica che ci si era
proposti  di  sondare, e' pacifico tra le parti che l'incompetenza di
cui  si  discute e' quella che attiene all'individuazione del giudice
adito con il ricorso per ingiunzione (competenza a monte);
    Sennonche',  nonostante  qualche  parere contrario espresso dalla
giurisprudenza  di  merito  (cfr.  Trib. Monza 11 ottobre 1984; Pret.
Padova  9  ottobre  19892,  si  reputa che il meccanismo disciplinato
dall'art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c. sia ontologicamente
compatibile  con  la  natura  del  giudizio  di opposizione a decreto
ingiuntivo;  e  cio' con la forma dell'ordinanza, che contiene (e non
puo'  essere  diversamente), anche se implicitamente, la declaratoria
di  invalidita'  -  nullita'  del  decreto  ingiuntivo (cfr. Cass. 26
luglio  2001,  n. 10206),  sicche'  la  tempestiva  riassunzione  del
giudizio  davanti  al  giudice  considerato competente non puo essere
riferita  alla causa di opposizione al decreto, che oramai non esiste
piu',  ma  costituisce  un  nuovo  atto  di  impulso  di un ordinario
giudizio  di  cognizione,  avente  ad  oggetto  la  medesima domanda,
proposta  con  il  ricorso  in  sede monitoria (cfr. Cass. 9 novembre
2004,  n. 21297;  Cass.  15 dicembre 1999, n. 14075; Cass. 23 gennaio
1999,  n. 630; quest'ultima pronuncia configura la natura abnorme del
provvedimento  per  il  solo  fatto  che la decisione del giudizio di
opposizione  spettava al collegio, prima dell'entrata in vigore della
legge 26 novembre 1990, n. 353);
    Sciolto  in  senso  positivo  il primo nodo, occorre passare alla
seconda  verifica  programmata, quella concernente la possibilita' di
aderire,   in   ogni   tempo,   alla   proposta  formulata  del  foro
convenzionale;
    Sull'argomento,  si  discrimina  l'aspetto  letterale  da  quello
ermeneutico;  sotto  il  primo aspetto, il legislatore, benche' ponga
una  precisa  limitazione  alla  facolta'  di eccepire l'incompetenza
territoriale,  sanzionata a pena di decadenza, rectius nella comparsa
di risposta (nella fattispecie, nell'atto di opposizione), nulla dice
sui  tempi  entro  cui deve essere formulata l'adesione ma si ferma a
disciplinare  gli  effetti che tale adesione implica; sotto l'aspetto
interpretativo,  due  sono  le  opzioni  astratte  alle quali si puo'
aderire, entrambe motivate e degne di considerazione:
        a)  alla  stregua di una prima interpretazione, che prende le
mosse   dal  dato  letterale  della  norma,  l'adesione  puo'  essere
formalizzata  in  ogni  tempo, fino all'udienza di precisazione delle
conclusioni,  e  benche' inizialmente la controparte abbia dissentito
dalla   sua   fondatezza;   e   cio'   perche'   la   doppia  valenza
dell'eccezione,  quale questione di rito e quale proposta di adesione
al foro convenzionale indicato, sarebbe un tutt'uno inscindibile, che
rimane  fermo fino alla decisione, con la conseguenza che, cosi' come
il  giudice, in forza della permanenza di tale eccezione, e' tenuto a
deciderla nel momento in cui la causa passa alla fase decisoria, allo
stesso modo, fino a tale momento, la controparte puo' aderirvi (vedi,
sul  punto  della  proposta  ferma  e,  in  ogni  caso, non revocata,
art. 1328 c.c.);
        b)  secondo  l'altra  interpretazione,  anche l'adesione deve
avvenire  prontamente  e,  ad ogni modo, non puo' essere formalizzata
dopo  che  la  controparte ne ha espressamente dissentito, in ragione
del  principio  di eventualita' che regola il nuovo rito civile, come
desumibile  dai precetti contenuti negli artt. 180, 183 e 184 c.p.c.,
nonche'  dei  principi  costituzionali  di  economia  processuale  ex
art. 111 Cost. e di difesa ex art. 24 Cost., i quali implicano, quale
corollario,  che  il  comportamento  delle  parti  sia  improntato  a
coerenza  logica  delle  posizioni  espresse,  oltre che basato sulla
parita'  delle  armi,  la  quale  verrebbe  palesemente  meno  ove si
consenta  alla  parte  che ha radicato la competenza territoriale del
tribunale  adito  di  dissentire e poi aderire alla proposta del foro
convenzionale  e  di  calibrare  la  decisione  di aderire in ragione
dell'andamento del giudizio;
    In  ordine  al primo punto, in forza di tale tesi interpretativa,
se  con  il  vecchio  rito  era  plausibile che tale adesione potesse
essere  espressa  sino  all'udienza di precisazione delle conclusioni
(cfr.  Cass.  20 marzo 1986, n. 1954), non altrettanto potrebbe dirsi
con  riferimento  al  nuovo  rito,  che impone alle parti di prendere
immediata   posizione  sulle  eccezioni  sollevate  dalle  rispettive
controparti, benche' l'art. 38 citato nulla preveda in proposito; per
l'effetto,  si  reputa  che  termine  ultimo per la manifestazione di
adesione  all'eccezione  di incompetenza sollevata da parte opponente
sarebbe  l'udienza  di  trattazione ex art. 183 c.p.c., deputata alla
definitiva  demarcazione  del  thema  decidendum  e  alla conseguente
maturazione  delle  preclusioni assertorie; sempre secondo tale tesi,
se  anche  il  motivo  processuale  che  precede  non fosse accolto o
condiviso,  un'ulteriore ragione, questa volta di natura sostanziale,
impedirebbe  all'adesione  palesata  da parte opposta di produrre gli
effetti  della  cancellazione  della  causa dal ruolo; ed infatti, la
fattispecie  regolata  dall'art. 38,  secondo  comma,  ultima  parte,
c.p.c.  integra  un'ipotesi di negozio processuale, che - come tale -
soggiace  alle regole in materia di contratto, in quanto compatibili,
con  la  conseguenza  che  -  equiparando l'eccezione di incompetenza
territoriale,   con  contestuale  indicazione  del  giudice  ritenuto
competente,   sollevata  da  parte  opponente,  ad  una  proposta  di
instaurazione della vertenza dinanzi al giudice indicato ex art. 1326
c.c.  -  gli effetti di tale proposta verrebbero caducati nel momento
in  cui  parte  opposta,  anziche'  accettarla,  la  ha espressamente
avversata  (ma  tale  diniego  potrebbe  avvenire  anche per contegni
concludenti  -  cfr.  Trib. Macerata 31 agosto 1988, n. 351), facendo
venire  meno  la  possibilita'  di  perfezionamento  dell'accordo; si
tratterebbe,  dunque, di una sola eccezione, con duplice effetto, con
la conseguenza che, a seguito del rifiuto della proposta, l'eccezione
permarrebbe ai soli fini della decisione sulla competenza ma verrebbe
meno l'efficacia dell'eccezione quale proposta contrattuale; ne', nel
caso  di  specie, si puo' funditus ritenere che si tratti di proposta
irrevocabile  o  ferma  ex  art. 1329  c.c.  poiche'  non vi e' alcun
elemento  da  cui  desumere  che  parte  opponente abbia assunto tale
obbligo,  come  arguibile  -  peraltro  -  dal  comportamento da essa
assunto a seguito della tardiva e contraddittoria adesione, formulata
da parte opposta;
    Nondimeno,  pur  apparendo  la  seconda soluzione piu' coerente e
plausibile,  il  dato  letterale  non  puo'  essere superato, neanche
attraverso il ricorso ad un'interpretazione sistematica o adeguatrice
o   costituzionalmente   orientata   (peraltro,   il   principio   di
eventualita'  o  di  preclusione  non  e'  di  per se' di derivazione
costituzionale) poiche' l'attivita' ermeneutica non permette di porre
una  barriera  perentoria  alla  possibilita'  di  adesione,  ove  il
legislatore espressamente non la preveda, in guisa della tassativita'
delle  ipotesi preclusive; non resta, dunque, che sollevare questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 3,  secondo comma, ultima
parte,  c.p.c.,  limitatamente al punto in cui consente di aderire in
ogni  tempo,  fino alla precisazione delle conclusioni, all'eccezione
di  incompetenza territoriale derogabile tempestivamente sollevata da
controparte,  anche  dopo  l'udienza  di  trattazione,  senza  alcuna
preclusione  rispetto alla posizione originaria di dissenso, espressa
al riguardo;
    Atteso  che la questione e' rilevante poiche', in applicazione di
tale  norma,  dovrebbe essere dichiarata la cancellazione della causa
dal ruolo mentre - qualora la questione di legittimita' fosse fondata
-  si  dovrebbe  procedere oltre poiche' parte opposta ha contrastato
l'eccezione   di   incompetenza   nell'atto   di  costituzione  e  ha
formalizzato  l'atto  di  adesione  durante  la  pendenza dei termini
concessi  ex  art. 184 c.p.c., dopo avere depositato rituale memoria,
contenente le richieste istruttorie;
    Divisato,  inoltre,  che  tale  questione  di legittimita' non e'
manifestamente  infondata  poiche',  cosi'  interpretata  (ed il dato
letterale  perentoriamente  inibisce una diversa interpretazione), la
norma  permette  di subordinare la decisione di aderire all'eccezione
all'esito    dell'andamento    del    processo,   anche   a   seguito
dell'espletamento   della   fase  istruttoria,  senza  alcun  vincolo
rispetto  all'originaria obiezione sollevata, con chiara elusione del
principio   del   giusto  processo,  anche  inteso  come  sua  durata
ragionevole,  e  della  parita' delle armi fra le parti, posto che la
parte  che  ha sollevato l'eccezione si troverebbe vincolata a subire
l'adesione  della  controparte fino all'udienza di precisazione delle
conclusioni,  in  violazione  degli  artt. 24  e 111 Cost.; reputato,
altresi',  che la questione di legittimita' costituzionale appare non
manifestamente  infondata  anche rispetto all'art. 3 Cost. poiche', a
fronte  di  un  limite  preclusivo  assai  ristretto  per chi solleva
l'eccezione  di  incompetenza  territoriale,  sanzionato  a  pena  di
decadenza  (cfr.  Corte  Cost. 16 aprile 1999, n. 128), consente alla
controparte  di  aderire  in  ogni  tempo  alla  predetta  eccezione,
lasciando,  nelle  more, la parte che ha eccepito la questione in una
posizione  passiva di soggezione, con chiara violazione del principio
di ragionevolezza;